Settore Amministrativo
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Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, "il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
La distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro consiste nella diversità dell'oggetto: un "fare" nell'appalto, giacché l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d'impresa; un "dare" nella somministrazione, nella quale il somministratore si limita a fornire a un terzo forza lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo.
Quello che è importante sottolineare ai fini della presente esposizione sono gli aspetti connessi alla responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori relativamente agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dall'eventuale subappalto.
In base a quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del suddetto Decreto Legislativo, infatti, "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
Pertanto i lavoratori interessati possono agire, entro il limite temporale di due anni dalla cessazione del contratto di appalto, nei confronti del committente affinché questi risponda, in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, dei trattamenti retributivi e previdenziali (sia contributivi e assistenziali che assicurativi) a lui dovuti.
Va inoltre sottolineato che, in base a quanto stabilito dall'art. 1676 del codice civile, i lavoratori che hanno prestato il proprio lavoro nell'ambito di un contratto di appalto possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Tale disposizione non pone, quindi, limiti di carattere temporale per l'azione per il riconoscimento delle retribuzioni dovute, ma un diverso limite di carattere "quantitativo". Pertanto, trascorso il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto dall'art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo suddetto, resta in ogni caso possibile l'esercizio dell'azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente; tale azione però consente di conseguire la retribuzione esclusivamente entro il limite del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui viene proposta la domanda.
A tal proposito si sottolinea che la circolare n. 5/2011 del Ministero del Lavoro ha precisato che il suddetto regime di responsabilità solidale opera a tutela di tutti i lavoratori impiegati in un determinato appalto, e nell'eventuale subappalto, e pertanto anche con riferimento ai lavoratori "in nero".
Alla responsabilità solidale del committente nei confronti dell'appaltatore (e degli eventuali subappaltatori) in caso di mancato o parziale pagamento delle retribuzioni e/o dei contributi previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'ambito del contratto di appalto, si aggiunge anche il disposto dell'art. 26, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008. In base a tale articolo, "il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
Tale normativa è stata introdotta proprio al fine di rafforzare ulteriormente la tutela economica dei lavoratori coinvolti nel contratto di appalto. L'introduzione di questa disposizione è di particolare rilievo anche in quanto, in precedenza, in caso di inadempienza del datore di lavoro a fronte dell'obbligo risarcitorio, il lavoratore non poteva avere soddisfazione del suo credito e ciò di fatto penalizzava i dipendenti delle imprese di minori dimensioni e meno strutturate. Alla luce di tutto quanto sopra detto, è più che evidente quindi che la sottoscrizione di un contratto di appalto in ogni caso non pone il committente al riparo da rischi e responsabilità nei confronti del personale impiegato dall'appaltatore (e dall'eventuale subappaltatore) per l'espletamento del servizio svolto nell'ambito del contratto di appalto. Qualora infatti l'appaltatore (o l'eventuale subappaltatore) non provveda ad adempiere correttamente ai propri obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, questo può rivalersi, entro i limiti temporali o quantitativi suindicati, anche nei confronti del committente.
Innanzitutto è quindi necessario che il committente, circa ogni tre mesi (è preferibile indicare un intervallo di tempo piuttosto breve), effettui dei controlli sul corretto pagamento da parte dell'appaltatore (e dell'eventuale subappaltatore) delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale impiegato nell'appalto.
A tal fine è opportuno che nel contratto di appalto stesso sia espressamente stabilito che l'appaltatore (e l'eventuale subappaltatore) rilasci periodicamente al committente idonea documentazione attestante la regolarità di tali pagamenti. Infatti il committente, per poter essere eventualmente esonerato da responsabilità, deve in ogni caso dimostrare di aver richiesto ed ottenuto dall'appaltatore (e dall'eventuale subappaltatore) tale idonea documentazione. Come suddetto, a ciò si aggiunge in ogni caso anche la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore (e dell'eventuale subappaltatore) nel caso di risarcimento per i danni riportati dai lavoratori dipendenti in conseguenza di infortuni sul lavoro non indennizzati dall'INAIL.
Considerato tutto ciò, è quindi importante sottolineare che prima di conferire attività in appalto a terzi è sempre meglio valutare attentamente se non sia preferibile impiegare proprio personale dipendente invece che avvalersi di personale che svolge il proprio servizio in virtù di tali contratti di appalto.
Nei casi infatti in cui ci si avvalga di proprio personale dipendente si può almeno essere certi di essere in regola nel pagamento delle retribuzioni e nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Nei casi in cui, invece, si ricorra a contratti di appalto non si può avere lo stesso controllo sulla regolarità retributiva e contributiva, pur dovendo rispondere in ogni caso in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori.
A tal proposito si fa inoltre presente che recentemente il legislatore è intervenuto anche in tale ambito provvedendo a puntualizzare tale disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei contratti di appalto. Infatti l'art. 21 del cosiddetto Decreto semplificazioni (D.L. n. 5/2012) è intervenuto a precisare ulteriormente il contenuto di tale disciplina provvedendo a riscrivere nel modo seguente l'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003: "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".
Pertanto tale Decreto Legge ha esteso il diritto del lavoratore impiegato nel contratto di appalto di richiedere al committente anche il pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti (che fino ad adesso invece non erano ricompresi in tale diritto).
D'ora innanzi quindi il committente è obbligato in solido nei confronti dell'appaltatore (e dell'eventuale subappaltatore) anche per il mancato pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto e dei contributi assicurativi nei confronti dei lavoratori impiegati nel contratto di appalto.
Il D.L. n. 5/2012 ha infine previsto l'esclusione della responsabilità solidale del committente rispetto alle sanzioni civili di cui, pertanto, risponde soltanto il responsabile dell'inadempimento, e quindi l'appaltatore o l'eventuale subappaltatore. Alla luce anche dell'introduzione di tali recenti integrazioni nella disciplina relativa all'obbligazione di solidarietà che, nel contratto di appalto, lega il committente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, è evidente l'intento del legislatore di assicurare al lavoratore impiegato nei contratti di appalto le medesime tutele spettanti ai lavoratori impiegati nei rapporti di lavoro tradizionali.
Anche per tale motivo si ribadisce quindi l'importanza di porre particolare attenzione - come sopra già sottolineato - di riflettere e di valutare attentamente i pro ed i contro, chiedendo anche il parere dei consulenti dell'Istituto, prima di decidere di affidare in appalto ad una ditta terza l'esecuzione di un'opera o di un servizio.
Notizia a cura del Settore Contabilità e Buste Paga
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