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ULTERIORI NOVITA' IN MATERIA DI RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

La legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, ha ulteriormente modificato il regime della responsabilità degli appaltatori e dei committenti per l'omesso versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente (Irpef e addizionali regionali e comunali) e dell'Iva da parte di sub-appaltatori nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi.

La responsabilità solidale non scatta se l'appaltatore verifica, prima di pagare il corrispettivo dovuto, che gli adempimenti in questione sono stati eseguiti, acquisendo la relativa documentazione. La disposizione riguarda la ditta appaltatrice che subappalta in tutto o in parte le opere o i servizi da eseguire. Ai sensi di quanto stabilito dalla norma suddetta, l'appaltatore risponde in solido con ciascuno dei propri subappaltatori per il mancato versamento delle ritenute sul lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dai subappaltatori stessi in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito dello specifico rapporto di subappalto. La responsabilità ha effetto entro il tetto dell'importo del corrispettivo dovuto per il subappalto.
La legge prevede però che la responsabilità solidale non sussiste se l'appaltatore, prima di pagare il corrispettivo dovuto al subappaltatore, verifica, acquisendo la relativa documentazione, che quest'ultimo ha correttamente effettuato i versamenti sopra indicati. Pertanto l'appaltatore, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, deve sempre verificare che questi abbia correttamente effettuato gli adempimenti per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta. Per effettuare tale verifica, l'appaltatore deve acquisire un'apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante della ditta subappaltatrice.
A tale dichiarazione deve essere allegata una copia, dichiarata conforme all'originale, della documentazione contabile e fiscale relativa agli adempimenti eseguiti. Fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta dichiarazione/documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo.

Gli appaltatori e i subappaltatori altrimenti possono rivolgersi ad un professionista abilitato (che può essere un responsabile di un CAF, un commercialista o un consulente del lavoro) per richiedere l'asseverazione dell'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, utile a dimostrare il regolare versamento dell'Iva e delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente. In presenza delle asseverazioni rilasciate da tali professionisti la verifica si ha per eseguita in modo corretto. In caso di mancata verifica scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: l'appaltatore risponde in solido, nel limite dell'ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
L'appaltatore deve quindi procedere ad acquisire dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, tale dichiarazione e la documentazione che attesti la regolare effettuazione degli adempimenti fiscali. Successivamente all'emanazione del suddetto decreto, è intervenuta in materia la circolare n. 40/2012 dell'Agenzia delle Entrate chiarendo, tra l'altro, che i nuovi obblighi su elencati operano solo per i contratti di appalto-subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e in relazione ai pagamenti dei corrispettivi effettuati dall'11 ottobre 2012. Nonostante i chiarimenti emanati da tale circolare sono ancora numerosi i dubbi interpretativi.
Tra i più urgenti vi è senz'altro l'individuazione degli operatori e dei settori economici coinvolti dalla nuova normativa.

Si sottolinea comunque che la responsabilità solidale prevista dalla novità legislativa qui presa in esame riguarda soltanto i rapporti tra appaltatore e subappaltatore. In capo al committente in tali casi sussiste l'obbligo di acquisire la documentazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva da parte dell'appaltatore e del subappaltatore; la mancata acquisizione di tale documentazione determina una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente che può andare da euro 5.000 ad euro 200.000. Come si vede ancora una volta, la materia dei contratti di appalto e della relativa responsabilità solidale è assi complessa, non solo per la mancanza di un Codice di raccordo che raccolga tutte le norme, ma anche per le varie modifiche che nel corso del corrente anno sono state apportate a tale normativa.

Proprio per questi motivi si ribadisce nuovamente l'importanza, prima di procedere alla sottoscrizione di un contratto di appalto, di porre particolare attenzione e di valutare attentamente i pro ed i contro, chiedendo il parere dei propri consulenti esperti nella materia.
 

Notizia a cura del Settore Contabilità e Buste Paga